[1]delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

[2]1. Senza ledere le immunita' ed i privilegi previsti nella presente Convenzione, le persone che beneficiano di tali immunita' e privilegi hanno l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato di residenza e di non interferire negli affari interni di questo Stato. 2. I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari. 3. Negli archivi consolari devono essere conservati solo i documenti ufficiali.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art48 · fonte del testo