[1]applicabili alle persone giuridiche

[2]Quanto previsto nella presente Convenzione con riferimento ai cittadini dello Stato d'invio, verra' applicato in maniera corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la nazionalita' di una delle Parti contraenti, attribuita in conformita' dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art49 · fonte del testo