delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici 1. L'esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici non lede le loro immunita' e i loro privilegi diplomatici. Quanto qui previsto si applica anche nel caso della nomina di un agente diplomatico in qualita' di gerente ad interim dell'ufficio consolare. 2. I nomi degli agenti diplomatici che esercitano funzioni consolari verranno comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art46 · fonte del testo