[1]per responsabilita' civile

[2]1. Per quanto concerne i veicoli di proprieta' dello Stato d'invio, utilizzati dall'ufficio consolare, nonche' i veicoli appartenenti ai membri dell'ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie e' obbligatoria la relativa assicurazione contro i danni causati a terzi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono, tuttavia, applicabili agli impiegati consolari e al personale di servizio dell'ufficio consolare o ai membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o che hanno la propria residenza in tale Stato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art47 · fonte del testo