[1]a immunita' e privilegi

[2]1. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio che hanno la residenza nello Stato di residenza non beneficiano delle immunita' e dei privilegi previsti dall'articolo 39 della presente Convenzione. 2. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare beneficiano anche dei privilegi riconosciuti a questi ultimi, se sono cittadini dello Stato d'invio o di uno Stato terzo, senza pero' avere la residenza nello Stato di residenza, ad eccezione dei privilegi previsti dall'articolo 37 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art44 · fonte del testo