1. - Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtu' della legislazione di una Parte contraente ad una Autorita', un organismo assicuratore oppure ad altro ufficio, sono considerati presentati all'ufficio competente se vengono presentati ad un corrispondente ufficio dell'altra Parte contraente; la data in cui le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa pervengono a questo ufficio vale come data di arrivo presso l'ufficio competente. 2. - Le domande, le dichiarazioni e i mezzi d'impugnativa vengono trasmessi immediatamente dall'ufficio al quale sono stati presentati all'ufficio competente dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art22 · fonte del testo