1. - Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. 2. - Le Autorita' competenti si danno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonche' delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione. 3. - Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art23 · fonte del testo