Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati, nella stessa data, all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'autorita' competente o l'organismo di assicurazione della seconda Parte trasmettera', al piu' presto possibile, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art29 · fonte del testo