Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorita' o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese; in questo caso, quest'ultima dovra' trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente. La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorita' o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti e' considerata data di presentazione nei confronti dell'autorita' o istituzione corrispondente dell'altro Paese.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art40 · fonte del testo