Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti che ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorita', una istituzione o un altro organismo di tale Stato sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorita', una istituzione o un altro organismo corrispondente dell'altro Stato. In tal caso l'autorita', l'istituzione o l'organismo che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti li trasmette senza indugio all'autorita', all'istituzione o all'organismo competente del primo Stato direttamente o per il tramite delle autorita' competenti degli Stati contraenti dandone notizia all'interessato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti sono stati presentati presso un'autorita', una istituzione o un organismo del secondo Stato e' considerata come data di presentazione presso l'autorita', l'istituzione o l'organismo competente a riceverli.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art50 · fonte del testo