1. Se il venditore consegna le merci prima della data stabilita, l'acquirente ha facolta' di prenderle in consegna o di rifiutare tale consegna. 2. Se il venditore consegna una quantita' superiore a quella prevista dal contratto, l'acquirente puo' accettare o rifiutare di prendere in consegna la quantita' eccedente. Se l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art52 · fonte del testo