1. Se l'acquirente ha ricevuto le merci ed intende esercitare il diritto di rifiutarle in virtu' del contratto o della presente Convenzione, deve prendere le misure ragionevoli, tenuto conto delle circostanze, per assicurarne la conservazione. E' autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute. 2. Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve prenderne possesso per conto del venditore purche' possa farlo senza pagamento del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si applica se il venditore e' presente sul luogo di destinazione o se vi e' in questo luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtu' del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art86 · fonte del testo