1. Se il venditore consegna solamente una parte delle merci, o se solamente una parte delle merci consegnate e' conforme al contratto, saranno applicati gli articoli da 46 a 50, per quanto riguarda la parte mancante o non conforme. 2. L'acquirente puo' dichiarare il contratto totalmente rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di conformita' costituiscono un'inosservanza essenziale del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art51 · fonte del testo