1. Se l'acquirente non e' tenuto a pagare il prezzo in altro momento determinato, egli deve pagarlo quando, in conformita' al contratto ed alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci. Il venditore puo' porre il pagamento come condizione della consegna delle merci e dei documenti. 2. Se il contratto implica un trasporto delle merci, il venditore puo' effettuarne la spedizione, purche' queste o i documenti rappresentativi non siano consegnati all'acquirente che dopo pagamento del prezzo. 3. L'acquirente non e' tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilita' di esaminare le merci, a meno che le modalita' di consegna o di pagamento convenute dalle parti non gliene offrano la possibilita'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art58 · fonte del testo