Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno ce l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprieta' industriale o altra proprieta' intellettuale, l'obbligo del venditore e' regolato dall'articolo 42.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art41 · fonte del testo