1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutte le persone che beneficiano di privilegi ed immunita' consolari hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno egualmente il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contrarie alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art49 · fonte del testo