[1]delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

[2]1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno anche il dovere di non intromettersi negli affari interni di questo Stato. 2. I locali consolari non dovranno essere utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art42 · fonte del testo