1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui le circostanze lo consentano, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati per iscritto al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. I privilegi ed immunita' dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art52 · fonte del testo