[1]delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza

[2]1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente Convenzione, le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le leggi e le altre disposizioni dello Stato di residenza. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con i compiti dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art51 · fonte del testo