1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinche' l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art10 · fonte del testo