Il funzionario consolare ha diritto di ricevere in deposito, da cittadini dello Stato di invio, documenti, somme di danaro, oggetti di valore ed altri beni ad essi appartenenti. I predetti documenti, somme di danaro, oggetti di valore e qualsiasi altro bene devono essere esportati dallo Stato di residenza secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art35 · fonte del testo