Gli atti e documenti indicati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria dei documenti autenticati, legalizzati o certificati conformi da parte delle autorita' giudiziarie o da altre autorita' competenti di questo Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art36 · fonte del testo