Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti nell'Ufficio consolare, nel suo domicilio o nel domicilio di uno dei suoi cittadini nonche' a bordo di una nave o di un aeromobile dello Stato di invio:

  • a)redigere e autenticare gli atti e contratti che vengono conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza e non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;
  • b)redigere ed autenticare gli atti e contratti, quale che sia la cittadinanza delle parti, nella misura in cui questi atti e contratti si riferiscono esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernono diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, a condizione che questi atti e contratti non contravvengono all'ordine pubblico dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art34 · fonte del testo