1. Il funzionario consolare ha il diritto:

  • a)di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti;
  • b)di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza. 2. Quanto e' ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 puo' essere esportato soltanto in conformita' alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art35 · fonte del testo