- I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'art. 12 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art47 · fonte del testo