1. I locali consolari e la residenza del capo dell'Ufficio consolare, dei quali lo Stato di invio o ogni altra persona che agisce per conto di questo Stato e' proprietario o locatario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, statale, regionale o comunale, purche' non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo I del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con la persona che agisce per conto di questo Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art25 · fonte del testo