• 1)I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consolare sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere, statale, regionale, provinciale, comunale, a condizione che detti beni siano di proprieta' o presi in affitto dallo Stato d'invio o da persona che agisca in suo nome. Le stesse esenzioni si applicano:
  • a)ai contratti e agli atti relativi all'acquisto dei suddetti beni immobili;
  • b)alla proprieta', al possesso e all'uso dei beni mobili utilizzati per gli scopi dell'ufficio consolare.
  • 2)Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo non si applicano:
  • a)alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi resi;
  • b)alle imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere cui sono soggette le persone che hanno concluso un contratto o atto con lo Stato d'invio o con persona che agisce in nome di tale Stato.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art25 · fonte del testo