[1]fiscale dei locali consolari

[2]1. I locali consolari e la residenza del capo della sede consolare di cui lo Stato d'invio od ogni persona che agisca per conto di tale Stato e' proprietario, sono esenti da imposte e tasse di ogni natura, nazionali, regionali, provinciali o comunali, sempreche' non si tratti di tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi. 2. L'esenzione fiscale prevista dal paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con la persona che agisce per conto dello Stato di invio.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art23 · fonte del testo