In caso di morte di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto:

  • a)a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
  • b)a non prelevare diritti di successione o di trasferimento statali, regionali o comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualita' di membro dell'Ufficio consolare o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art24 · fonte del testo