1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purche' non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o locato i suddetti immobili.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art25 · fonte del testo