[1]industriale, piccole e medie imprese

[2]Le Parti promuovono la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese:

  • a)attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese;
  • b)promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
  • c)fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le micro imprese e le piccole imprese;
  • d)agevolando e sostenendo le pertinenti attivita' dei settori privati delle Parti;
  • e)promuovendo la responsabilita' sociale delle imprese, nonche' una produzione e un consumo sostenibili, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;
  • f)attraverso progetti comuni di ricerca e innovazione in settori industriali selezionati di comune accordo dalle Parti.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art29 · fonte del testo