[1]Cooperazione su politica industriale e micro, piccole e medie imprese

[2]Le parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga attivita' produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialita', la creativita' e l'innovazione, la resilienza della catena di approvvigionamento e l'accesso ai finanziamenti in tutti i settori ritenuti idonei, al fine di migliorare la formalizzazione e l'accesso ai mercati internazionali, la competitivita' e la crescita delle MPMI, anche attraverso:

  • a)lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze nella creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle MPMI;
  • b)la promozione di contatti tra gli operatori economici, il sostegno agli investimenti comuni, la creazione di joint venture e di reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'UE, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;
  • c)informazioni, innovazione e scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e al mercato;
  • d)il sostegno allo sviluppo di capacita' per le MPMI in modo da facilitarne l'integrazione nell'economia mondiale e nelle catene di approvvigionamento;
  • e)l'agevolazione e il sostegno delle attivita' avviate dalle MPMI delle parti;
  • f)la promozione della responsabilita' sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art34 · fonte del testo