[1], tecnologia e innovazione

[2]1. Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in ambiti di interesse e vantaggio reciproci conformemente alle rispettive leggi, norme, regolamentazioni e politiche. 2. I settori di cooperazione possono comprendere la biotecnologia, le TIC, la cibersicurezza, le tecnologie industriali e dei materiali, le nanotecnologie, le tecnologie spaziali, le scienze marine e le energie rinnovabili. 3. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)lo scambio di informazioni in materia di politiche e programmi riguardanti le scienze, la tecnologia e l'innovazione;
  • b)la promozione di partenariati di ricerca strategici tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali di entrambe;
  • c)la promozione della formazione e degli scambi di ricercatori. 4. Tali attivita' di cooperazione devono basarsi sui principi della reciprocita', del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprieta' intellettuale. 5. Nell'ambito di tali attivita' di cooperazione, le Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi. 6. Le Parti sensibilizzano i cittadini ai rispettivi programmi e alla cooperazione su scienza, tecnologia e innovazione, nonche' alle opportunita' offerte da tali programmi.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art34 · fonte del testo