[1]Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

[2]1. Le parti, tenendo conto delle politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori da esse ritenuti idonei, nell'intento di migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI). 2. Tale cooperazione ha per oggetto:

  • a)lo scambio di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI;
  • b)la promozione della responsabilita' sociale e dell'accountability delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa cooperazione e' integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato;
  • c)la promozione di contatti tra gli operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali esistenti dell'Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner;
  • d)la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, l'informazione e la promozione dell'innovazione. 3. Le parti incoraggiano il rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi volti ad aiutare entrambe a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art27 · fonte del testo