[1]Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

[2]1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalita' economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso: - scambi di informazioni e di esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la competitivita' delle PMI; - la promozione dei contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali della Comunita', privilegiando i trasferimenti di tecnologie soft e hard tra i partner; - un accesso piu' agevole ai finanziamenti e ai mercati, la diffusione delle informazioni, la promozione delle innovazioni e gli scambi di buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese; - progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e la cooperazione in materia di norme, procedure di valutazione della conformita' e regolamenti tecnici, secondo modalita' stabilite di comune accordo. 2. Le Parti agevolano e sostengono le attivita' pertinenti del settore privato di entrambe.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art20 · fonte del testo