[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa. 3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art23 · fonte del testo