[1]in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri. 3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art27 · fonte del testo