IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di questa organizzazione. 3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato o Organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art26 · fonte del testo