IN VIGORE 1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui e' stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione eco- nomica che ratifica, accetta o approva la Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non e' aggiunto al numero di quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;65~convenzione-art23 · fonte del testo