in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito di questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;146~protocollo-art16 · fonte del testo