Ogni decisione riguardante i' membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sara' presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovra' essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;64~accordo-art10 · fonte del testo