Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti:

  • a)svolgimento di programmi e corsi di formazione;
  • b)scambio di incontri e visite;
  • c)organizzazione di conferenze, fiere e seminari;
  • d)scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art4 · fonte del testo