Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovra' informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;64~accordo-art2 · fonte del testo