[1]Modalita' di Cooperazione

[2]La cooperazione fra le Parti, in materia di Difesa, puo' svilupparsi secondo le seguenti modalita':

[3]a. visite reciproche di delegazioni a entita' civili e militari;

[4]b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

[5]c. incontri fra le istituzioni della Difesa;

[6]d. scambio di personale a scopo addestrativo e formativo e di studenti appartenenti ad istituzioni militari;

[7]e. partecipazione a corsi teorici e pratico/addestrativi, di orientamento,seminari, conferenze, discussioni a tavole rotonde e simposi organizzati nell'ambito di materie civili e militari d'interesse per la Difesa e di comune accordo tra le Parti;

[8]f. partecipazione ad esercitazioni militari;

[9]g. visite di navi ed aerei militari;

[10]h. scambio di attivita' culturali e sportive;

[11]i. ogni altro settore militare che potra' essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

Testo vigente dal 22 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-11;22~accordo-art4 · fonte del testo