Entrambe le Parti si incontreranno periodicamente allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni. Entrambe le Parti individueranno periodicamente una serie di ambiti prioritari entro i quali perseguire obiettivi scientifici comuni. Al fine di perseguire i summenzionati obiettivi, entrambe le Parti incoraggeranno le seguenti attivita':

  • a)organizzazione di scambi scientifici e tecnologici;
  • b)pianificazione di visite reciproche di esperti a supporto delle attivita' di ricerca e dello scambio di esperienze;
  • c)pianificazione e organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici;
  • d)elaborazione congiunta di piani, studi e attivita' di ricerca.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;64~accordo-art9 · fonte del testo