[1]SETTORI DI COOPERAZIONE

[2]1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagine sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

  • a)Crimine organizzato transnazionale;
  • b)Produzione, traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  • c)Tratta di persone e traffico di migranti;
  • d)Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;
  • e)Ricerca di latitanti e responsabili di fatti delittuosi;
  • f)Identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;
  • g)Traffico illecito di beni culturali;
  • h)Riciclaggio di denaro;
  • i)Criminalita' informatica.

[3]2. Le Parti collaborano, inoltre nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 13 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-05-19;63~allegato-art2 · fonte del testo