[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

  • a)crimine organizzato transnazionale;
  • b)produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  • c)tratta di persone e traffico di migranti; e
  • d)traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea. 3. Le Parti collaborano e si forniscono reciproca assistenza e supporto, conformemente a quanto eventualmente concordato, in tema di gestione del pubblico e della sicurezza in occasione di grandi eventi.

Testo vigente dal 29 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-03;155~accordo-art2 · fonte del testo