[1]Settori di cooperazione

[2](1) Le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse, cooperano nel settore della prevenzione, lotta e indagini sulla criminalita', includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori: (a) criminalita' organizzata transnazionale; (b) produzione illegale, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori; (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti; (d) veicoli rubati; (e) traffico illecito di' armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; (f) criminalita' informatica; (g) altri settori di cooperazione nell'ambito delle competenze delle Parti. (2) Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e con i loro obblighi internazionali, incluse le pertinenti convenzioni internazionali e le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art2 · fonte del testo