[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti, in conformita' con le proprie legislazioni nazionali, collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita', includendo, ma non limitandosi ai seguenti settori: a. criminalita' organizzata transnazionale; b. produzione e traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; c. tratta di persone e traffico illecito di migranti; d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; e. criminalita' informatica; f. i reati economici e il riciclaggio di denaro, anche al fine di localizzare i patrimoni di provenienza illecita. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;187~allegato-art2 · fonte del testo