[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi e in conformita' della propria legislazione nazionale, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

  • a)crimine organizzato transnazionale;
  • b)produzione illecita, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  • c)tratta di persone e traffico di migranti. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformita' alla legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 4 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;247~accordo-art2 · fonte del testo